14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 26013 del 5 luglio 2007
Testo massima n. 1
Il giudizio sulla futilità del motivo non può essere astrattamente riferito ad un comportamento medio, difficilmente definibile, ma va ancorato agli elementi concreti della fattispecie, tenendo conto delle connotazioni culturali del soggetto giudicato, nonché del contesto sociale in cui si è verificato il tragico evento e dei fattori ambientali che possono aver condizionato la condotta criminosa. [ Nella specie, gli imputati avevano commesso un omicidio per vendicarsi di un affronto perpetrato in pubblico dalla vittima, che il giorno prima dell’omicidio aveva aggredito e percosso uno di loro e due ragazze che lo accompagnavano. In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, che aveva considerato meramente irrisoria la causale della vendetta, ritenendola macroscopicamente inadeguata rispetto alle elementari esigenze di giustizia avvertite dalla collettività ].
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