14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 16266 del 26 aprile 2010
Testo massima n. 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della individuazione del soggetto passivo non è sufficiente avere riguardo al titolo dell’articolo diffamatorio ma è necessario estendere la disamina a tutto il complesso degli elementi topografici che concorrono a comporlo e cioè: titolo, occhiello, eventuali foto, oltre al testo dell’articolo stesso, in quanto la valenza diffamatoria di una affermazione è quella che il lettore ricava dall’intero corpo delle notizie che la compongono, indifferente essendo la contiguità grafica delle varie componenti o la possibilità che la lettura del titolo stampato in prima pagina e quella del testo pubblicato in altra pagina dello stesso quotidiano richiedano, in concreto, una attenzione maggiore e prolungata dell’interessato alla notizia stessa. [ In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha escluso – sulla base dell’assenza del requisito dell’identificabilità del diffamato, non essendo presente nella prima pagina del quotidiano in cui compariva il titolo alcun nome o foto – la responsabilità del giornalista e del direttore responsabile, rispettivamente a titolo di diffamazione e omesso controllo, per la pubblicazione di un articolo di stampa dal titolo “era lui il terrore delle prostitute”, dedicato come poteva comprendersi leggendo il corpo dell’articolo situato in una pagina interna del giornale a soggetto ben determinato ].
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