14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 26133 del 5 luglio 2011
Testo massima n. 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, nella nozione di “stampa” di cui all’art. 595 comma terzo c.p. vanno ricomprese tutte le riproduzioni grafiche, come i manifesti e i volantini, ottenute con qualsiasi mezzo meccanico, sia esso un ciclostile, una fotocopiatrice o un computer, atteso che per la configurabilità del reato è sufficiente che la riproduzione sia destinata alla diffusione ad una indifferenziata cerchia di persone, mentre è del tutto irrilevante lo strumento utilizzato per ottenerla o il numero di copie ottenuto. [ Fattispecie relativa alla diffusione di un volantino contenente frasi oscene ed offensive nei confronti della vittima ed affisso nelle cabine telefoniche della città dove la stessa viveva ].
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