14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 42155 del 16 novembre 2011
Testo massima n. 1
Integra il reato di diffamazione a mezzo stampa la condotta del giornalista che nell’articolo a propria firma modifichi in senso peggiorativo il contenuto dell’accusa contestata – consistente nell’aver compiuto atti sessuali a pagamento con una minorenne [ art. 600 bis, comma secondo c.p. ] – attribuendo al soggetto passivo il ruolo di sfruttatore della prostituzione minorile [ art. 600 bis, comma primo, c.p. ], non sussistendo la verità della notizia; né la condotta diffamatoria può ritenersi esclusa in virtù dell’omogeneità dell’addebito, considerato che la fattispecie di sfruttamento della prostituzione minorile è oggettivamente diversa e ben più grave di quella effettivamente contestata, come evidenziato dalla difformità del trattamento sanzionatorio disposto per ciascuna delle due ipotesi delittuose.
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