Avvocato.it

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 42155 del 16 novembre 2011

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 42155 del 16 novembre 2011

Testo massima n. 1

Integra il reato di diffamazione a mezzo stampa la condotta del giornalista che nell’articolo a propria firma modifichi in senso peggiorativo il contenuto dell’accusa contestata – consistente nell’aver compiuto atti sessuali a pagamento con una minorenne [ art. 600 bis, comma secondo c.p. ] – attribuendo al soggetto passivo il ruolo di sfruttatore della prostituzione minorile [ art. 600 bis, comma primo, c.p. ], non sussistendo la verità della notizia; né la condotta diffamatoria può ritenersi esclusa in virtù dell’omogeneità dell’addebito, considerato che la fattispecie di sfruttamento della prostituzione minorile è oggettivamente diversa e ben più grave di quella effettivamente contestata, come evidenziato dalla difformità del trattamento sanzionatorio disposto per ciascuna delle due ipotesi delittuose.

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze