14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 34821 del 29 settembre 2005
Testo massima n. 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa [ art. 595 c.p. ], l’esercizio del diritto di critica storica postula l’uso del metodo scientifico che implica l’esaustiva ricerca del materiale utilizzabile, lo studio delle fonti di provenienza e il ricorso ad un linguaggio corretto e scevro da polemiche personali. Ne deriva che il giudice al fine di stabilire il carattere storico dell’opera, oggetto di contestazione, deve accertare l’esistenza — quanto meno sotto forma di indizi certi, precisi e concordanti — delle fonti indicate ed utilizzate dall’autore per esprimere i propri giudizi, con la conseguenza che è illegittima la decisione con cui il giudice di merito pervenga alla affermazione di responsabilità in ordine al delitto di cui all’art. 595 c.p., da un canto, limitando il diritto della difesa alla controprova e, in particolare, impedendole di pervenire alla prova storica dei fatti posti a fondamento della tesi sviluppata nell’opera suddetta e, dall’altro, pervenendo ad una valutazione di offensività di alcune frasi estrapolandole dal contesto [ nella specie di circa trecento pagine ], il cui vaglio è necessario per pervenire ad un giudizio obiettivo e completo e, quindi, per stabilire se l’opera in contestazione ricada sotto la tutela dell’art. 21 Cost. o sotto quella più ampia dell’art. 33 Cost.
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