14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 19449 del 21 maggio 2010
Testo massima n. 1
Sussiste l’esimente dell’esercizio del diritto di critica storica e politica nel caso in cui, con varie lettere indirizzate ad un quotidiano locale e da questo pubblicate, si critichi il raduno dell’associazione ‘Forza Nuova’, svoltosi nella città di Trieste, utilizzando le espressioni ‘nazifascisti’ e ‘neonazisti’, in quanto, alla luce dei dati storici e dell’assetto normativo vigente durante il ventennio fascista, segnatamente delle leggi razziali [ r.d. n. 1728 del 1938 e relative leggi di attuazione ], la qualità di ‘fascista’ non può essere depurata dalla qualità di razzista e ritenersi incontaminata dall’accostamento al nazismo, il che fornisce base di verità alle predette lettere di critica in relazione a quei termini, oggettivamente offensivi, ma che non hanno equivalenti e non sono sproporzionati ai fini del concetto da esprimere.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]