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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 19449 del 21 maggio 2010

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 19449 del 21 maggio 2010

Testo massima n. 1

Sussiste l’esimente dell’esercizio del diritto di critica storica e politica nel caso in cui, con varie lettere indirizzate ad un quotidiano locale e da questo pubblicate, si critichi il raduno dell’associazione ‘Forza Nuova’, svoltosi nella città di Trieste, utilizzando le espressioni ‘nazifascisti’ e ‘neonazisti’, in quanto, alla luce dei dati storici e dell’assetto normativo vigente durante il ventennio fascista, segnatamente delle leggi razziali [ r.d. n. 1728 del 1938 e relative leggi di attuazione ], la qualità di ‘fascista’ non può essere depurata dalla qualità di razzista e ritenersi incontaminata dall’accostamento al nazismo, il che fornisce base di verità alle predette lettere di critica in relazione a quei termini, oggettivamente offensivi, ma che non hanno equivalenti e non sono sproporzionati ai fini del concetto da esprimere.

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