14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 13550 del 31 marzo 2008
Testo massima n. 1
Non integra il delitto di diffamazione la condotta di colui che pronunci espressioni offensive inconsapevole del fatto di essere ascoltato dalla persona offesa e in presenza di una sola persona [ nella specie la madre dell’offeso ], qualora egli non manifesti la volontà che le dette espressioni siano ulteriormente propalate, in quanto, ai fini dell’integrazione della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 595 c.p., è necessario che l’espressione offensiva sia destinata nelle stesse intenzioni del soggetto attivo ad essere riferita ad almeno un’altra persona che ne abbia successivamente conoscenza.
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