14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 18799 del 8 maggio 2008
Testo massima n. 1
Non integra il delitto di diffamazione la condotta di colui che, in qualità di sindaco di un Comune, indirizzi una missiva al presidente della Provincia committente del servizio di pulizia delle strade definendo il servizio svolto dall’appaltatore come risultato di «menefreghismo » e di «scarsa professionalità » considerato che dette espressioni non hanno portata offensiva, in quanto il sindaco ha non solo il potere ma il dovere di controllare, nell’interesse dei cittadini, l’esatto adempimento del contratto di appalto e di rappresentare al committente le proprie valutazioni critiche.
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