14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6982 del 23 marzo 2009
Posted at 16:17h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il coerede che sul bene comune da lui posseduto abbia eseguito delle migliorie, può pretendere, in sede di divisione, non già l’applicazione dell’art. 1150, comma quinto, c.c. – secondo cui è dovuta un’indennità pari all’aumento di valore della cosa in conseguenza dei miglioramenti – ma, quale mandatario o utile gestore degli altri eredi partecipanti alla comunione ereditaria, il rimborso delle spese sostenute per materiali e manodopera.
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