14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 984 del 28 novembre 1972
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in Massimario
Testo massima n. 1
La legittima facoltà di manifestazione del pensiero non è senza limiti, dovendo corrispondere allo scopo per cui è concessa ed essere svolta nei rispetti dei principi morali e del diritto altrui, comprendendo tra gli stessi il diritto di ogni persona alla propria reputazione, al proprio decoro e al proprio prestigio.
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