14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 11590 del 25 marzo 2010
Testo massima n. 1
La circostanza aggravante della “finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso è integrato quando – anche in base alla Convenzione di New York del 7 marzo 1966, resa esecutiva in Italia con la legge n. 654 del 1975 – l’azione si manifesti come consapevole esteriorizzazione, immediatamente percepibile, nel contesto in cui è maturata, avuto anche riguardo al comune sentire, di un sentimento di avversione o di discriminazione fondato sulla razza, l’origine etnica o il colore e cioè di un sentimento immediatamente percepibile come connaturato alla esclusione di condizioni di parità. [ In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto corretta l’esclusione dell’aggravante nei confronti dell’imputato – il quale aveva proferito l’espressione ‘italiano di m …” – affermando che il riferimento all’italiano, nel comune sentire, non possa essere correlato ad una situazione di inferiorità suscettibile di essere discriminata e dare, quindi, luogo ad un pregiudizio corrente di inferiorità, bensì riguardi la persona singola verso la quale si abbia disistima ].
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