14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9202 del 30 agosto 1995
Testo massima n. 1
Nelle obbligazioni che hanno ad oggetto la prestazione di una somma di danaro l’offerta reale al creditore è inserita in un procedimento le cui fasi sono rappresentate dalla verbalizzazione dell’offerta, compiuta da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, e dalla notificazione di questo verbale al creditore assente alla verbalizzazione e la mancata osservanza di uno di questi elementi comporta l’invalidità dell’offerta. Pertanto, quando a determinati fini [ nella specie, esercizio del riscatto agrario ] il pagamento del prezzo mediante offerta reale deve avvenire entro un termine determinato, è necessario che entro questo termine siano compiute tutte le formalità attraverso le quali l’offerta si completa, e cioè la verbalizzazione dell’offerta e la notificazione del verbale al creditore assente.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]