14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2654 del 23 febbraio 2001
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in Massimario
Testo massima n. 1
La norma di cui all’art. 1208, primo comma, c.c. subordina la validità dell’offerta reale alla circostanza che la stessa ricomprenda la totalità della «somma» dovuta e tale espressione non può che essere riferibile al denaro contante.
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