14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1196 del 7 febbraio 1995
Testo massima n. 1
Qualora sia riconosciuto il concorso di colpa della persona offesa del reato di cui agli artt. 590 e 589 c.p., la graduazione delle colpe concorrenti non può essere determinata con certezza e deve necessariamente essere apprezzata dal giudice di merito con criteri di approssimazione. Non richiedendo tale graduazione, per sua natura, un’articolata motivazione che dia conto di una percentuale invece di un’altra, l’obbligo relativo deve ritenersi soddisfatto quando risulti che i giudici di merito, nel quantificare il concorso di colpa, hanno tenuto presente le modalità inerenti al sinistro e hanno sostanzialmente messo a confronto le condotte dei soggetti coinvolti.
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