14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3481 del 9 marzo 2001
Testo massima n. 1
Nelle obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, quando il pagamento mediante offerta reale deve avvenire entro un determinato termine, è sufficiente che entro tale termine intervenga l’offerta, non essendo necessario che entro il predetto termine intervengano anche gli adempimenti previsti dall’art. 1212 c.c. [ in particolare, la notifica al creditore del giorno e dell’ora in cui la somma sarà depositata e, in caso di mancata comparizione di quest’ultimo, la notifica del processo verbale di deposito ], atteso che le formalità relative al deposito sono solo eventuali e successive alla mancata accettazione dell’offerta reale, ben potendo perciò il debitore procedere alla suddetta offerta nell’ultimo giorno utile per effettuare il pagamento.
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