14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 8875 del 28 settembre 1993
Testo massima n. 1
Il datore di lavoro, destinatario principale delle norme antinfortunistiche, qualora impartisca un preciso ordine al preposto affinché non vengano effettuate determinate operazioni, dalle quali potrebbero conseguire pericoli per l’incolumità dei lavoratori e dei terzi, presenti nell’azienda, è esente da responsabilità nel caso in cui il preposto trasmetta quell’ordine in modo tale da non raggiungere tutti gli interessati. L’ordine dato, infatti, è esercizio del potere gerarchico proprio del titolare dell’impresa e, nel contempo, costituisce delega esplicita a chi è in grado di fare rispettare l’ordine. La responsabilità del datore di lavoro sussiste, ove risulti che l’ordine è stato dato, perché venisse trasmesso ad altri, a chi non era in grado di eseguirlo e di farlo eseguire, ovvero emerga che il datore di lavoro, dato l’ordine, abbia avuto inequivoci segnali che lo stesso non è stato trasmesso così come doveva.
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