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Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 3483 del 5 aprile 1996

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 3483 del 5 aprile 1996

Testo massima n. 1

Beneficiari delle norme di tutela della sicurezza del lavoro sono, oltre i lavoratori dipendenti, i soci di cooperative di lavoro. Il presidente e legale rappresentante di una cooperativa di lavoro, pertanto, deve essere considerato destinatario delle norme antinfortunistiche quando a questa spetti di eseguire le opere. [ Fattispecie relativa ad infortunio occorso ad un operaio il quale era socio dipendente di una cooperativa aderente ad un consorzio gestione servizi, appaltatore di attività di facchinaggio. Detto consorzio aveva, a sua volta, affidato l’attività all’associata cooperativa. La responsabilità dell’incidente era stata attribuita, oltre che all’amministratore del Consorzio Gestione Servizi, al presidente della cooperativa, che aveva il dovere di controllare e di sorvegliare le operazioni perché si svolgessero secondo gli accordi ed in condizioni di sicurezza per i lavoratori ].

Testo massima n. 1

Chi dà in concreto l’ordine di effettuare un lavoro, anche se non impartisce direttive circa le modalità di esecuzione di questo, si inserisce ed assume di fatto la mansione di dirigente sicché ha il dovere di accertarsi che il lavoro venga fatto nel rispetto delle norme antinfortunistiche, senza lasciare agli operai, non soliti ad eseguirlo, la scelta dello strumento da utilizzare. [ Nella specie, gli operai, che dovevano apporre teli di plastica ai tubi di riscaldamento correnti sulla parte alta di un capannone al fine di creare all’interno di questo un locale di lavoro destinato all’assemblaggio di materiale, avevano scelto un carrello elevatore elettrico, sulle cui staffe avevano appoggiato un pallet di legno sul quale erano poi saliti. Uno di essi, durante un movimento del carrello era però caduto al suolo, subendo gravissime lesioni traumatiche ].

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