14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 6360 del 18 febbraio 2005
Posted at 19:48h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di infortuni sul lavoro non occorre, per configurare la reponsabilità del datore di lavoro, che sia integrata la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni essendo sufficiente che l’evento dannoso si sia verificato a causa dell’omessa adozione di quelle misure e accorgimenti imposti all’imprenditore dall’art. 2087 c.c. ai fini della più efficace tutela dell’integrità fisica del lavoratore.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]