14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 202 del 21 gennaio 1985
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in Massimario
Testo massima n. 1
Le «spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta», che il creditore in mora, secondo la previsione dell’art. 1207 terzo comma c.c., è tenuto a rifondere al debitore, integrano una componente dell’obbligazione risarcitoria conseguente alla mora accipiendi, e, quindi, un debito di valore, come tale sottratto al principio nominalistico e suscettibile di rivalutazione monetaria.
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