14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 10210 del 17 novembre 1984
Posted at 19:48h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di colpa professionale, è principio generale che la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività svolta [ art. 1176 comma secondo c.c. ]. Tuttavia, anche in rapporto a tale criterio restrittivo, la condotta del professionista [ nella specie, sanitario ] può essere censurata, anche sotto il profilo della colpa lieve, quando l’errore sia frutto di negligenza, per l’omissione della più comune diligenza rapportata al grado medio di cultura e capacità professionale.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]