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Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 10210 del 17 novembre 1984

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 10210 del 17 novembre 1984

Testo massima n. 1

In tema di colpa professionale, è principio generale che la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività svolta [ art. 1176 comma secondo c.c. ]. Tuttavia, anche in rapporto a tale criterio restrittivo, la condotta del professionista [ nella specie, sanitario ] può essere censurata, anche sotto il profilo della colpa lieve, quando l’errore sia frutto di negligenza, per l’omissione della più comune diligenza rapportata al grado medio di cultura e capacità professionale.

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