14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 13077 del 30 dicembre 1994
Testo massima n. 1
Poiché, a norma dell’art. 11 della L. 26 luglio 1975, n. 354, l’assistenza sanitaria è prestata nel corso della permanenza del detenuto nell’istituto penitenziario con periodici e frequenti riscontri, indipendentemente dalle richieste degli interessati, e poiché il sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati e segnalare immediatamente la presenza di malattie che richiedano particolari indagini e cure specialistiche, qualora muoia per Aids un detenuto che, all’atto dell’ingresso in carcere, era indicato solo quale sieropositivo da Hiv, e non già come affetto da Aids conclamato, e che si era rifiutato di sottoporsi a visite, chiudendosi in volontario isolamento, è responsabile del reato di omicidio colposo il sanitario che, per un certo periodo di tempo [ superiore a due mesi ], non abbia visitato il detenuto detto qualora, risultando documentalmente le condizioni per l’evoluzione del male a breve scadenza, sia stato in possesso di elementi per valutare adeguatamente i sintomi e per rendersi conto che il detenuto non poteva più essere considerato solo un sieropositivo.
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