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Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 19337 del 18 maggio 2007

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 19337 del 18 maggio 2007

Testo massima n. 1

Integra il reato di omicidio colposo la condotta del militare che lasci, all’interno di un mezzo militare, il proprio fucile mitragliatore dal quale sia partita una « scarica di colpi» che abbiano attinto altro militare mentre sistemava l’arma nell’apposito alloggiamento, cagionandone la morte. In tal caso va ravvisata la colpa generica per la violazione della norma di « elementare prudenza militare» della quale le reclute fin dal primo giorno del loro approccio alle armi sono resi edotti e cioè che l’arma ricevuta in dotazione non deve essere mai abbandonata e posta al di fuori dell’immediata sorveglianza e signoria del militare che la ha ricevuta.

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