14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4423 del 23 aprile 1991
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in Massimario
Testo massima n. 1
Nell’ipotesi di risoluzione del contratto di compravendita di cose determinate, l’acquirente è obbligato alla custodia di esse fino al momento della riconsegna al venditore, ovvero fino al compimento dell’ultimo atto del procedimento, previsto per la sua liberazione dall’obbligo della consegna, dagli artt. 1206 ss. c.c.
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