14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 24165 del 4 giugno 2013
Testo massima n. 1
In tema di omicidio colposo, rispondono della morte per annegamento di un minore sia l’educatrice addetta all’accompagnamento dello stesso, la quale, in violazione del dovere di costante vigilanza, si sia allontanata dalla piscina per attendere momentaneamente alle esigenze di altro minore facente parte del gruppo affidatole, omettendo la cautela di farlo uscire dall’acqua, sia l’assistente bagnanti dell’impianto sportivo, che, con inosservanza di doverose regole di accortezza comportamentale, non si sia posizionata adeguatamente per tenere sotto controllo tutta l’area sottoposta alla sua vigilanza, non accorgendosi, pertanto, del malore della vittima.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]