14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 522 del 18 gennaio 1995
Testo massima n. 1
Nell’ipotesi in cui la prestazione del debitore abbia per oggetto denaro, gli effetti della mora del creditore – compreso fra questi l’obbligo del risarcimento dei danni – si verificano dal giorno dell’offerta, che, a seconda dei casi, deve essere reale o per intimazione, ma che è necessaria in ogni caso, anche in quello in cui la consegna deve avvenire al domicilio del creditore, ossia anche quando a costituire in mora il debitore altro non occorre [ in base al principio dies interpellat pro homine ] che la scadenza del termine.
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