14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 19527 del 15 maggio 2008
Testo massima n. 1
In tema di colpa professionale, il medico ha l’obbligo di assumere dal paziente ovvero, se ciò non è possibile, da altre fonti affidabili, tutte le informazioni necessarie al fine di garantire la correttezza del trattamento chirurgico praticato allo stesso paziente. [ Fattispecie in tema di riconosciuta responsabilità per omicidio colposo per il medico intervenuto per porre rimedio ad un trauma subito dal paziente alla gamba senza aver previamente assunto le opportune informazioni sulle preesistenti patologie sofferte dallo stesso e interferenti sulla scelta terapeutica ].
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