Cass. pen. n. 37992 del 9 luglio 2008
Testo massima n. 1
Il medico è titolare di una posizione di garanzia a tutela della salute dei pazienti affidati alle sue cure, che non può ritenersi in alcun modo ridimensionata dall'eventualità che in concreto il paziente sia a sua volta un medico e che il medesimo abbia cercato di influenzare il collega sulla diagnosi da adottare.
Testo massima n. 2
Il responsabile civile è legittimato a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di non doversi procedere per l'intervenuta prescrizione del reato pronunziata dal giudice d'appello, soltanto se la stessa contiene anche statuizioni concernenti le richieste avanzate dalla parte civile ed in tal caso l'eventuale annullamento della sentenza può essere disposto esclusivamente con rinvio al giudice civile ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen.. (Dichiara inammissibile, App. Lecce, 10 dicembre 2004).