14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 10021 del 22 settembre 1994
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in Massimario
Testo massima n. 1
Il controllo e la vigilanza perché l’attività lavorativa venga svolta con modalità e mezzi idonei a tutelare la sicurezza dei dipendenti devono essere continui e non occasionali, in quanto lo scopo delle norme di prevenzione è quello di impedire comunque l’insorgenza di pericoli in qualsiasi fase del lavoro.
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