14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 20176 del 8 maggio 2001
Testo massima n. 1
In materia di infortuni sul lavoro, le responsabilità del datore di lavoro relative a società di rilevanti dimensioni, possono concernere solo i profili organizzativi nell’ambito dei quali sono da comprendere anche la predisposizione di adeguato organigramma dirigenziale ed esecutivo il cui corretto funzionamento esonera l’imprenditore da responsabilità di livello intermedio e finale. [ In applicazione di tale principio la S.C. ha escluso la responsabilità del presidente del consiglio di amministrazione di una società di rilevanti dimensioni, in ordine ad infortunio mortale occorso ad un operaio, addebitatogli senza che vi fossero censure in ordine all’organizzazione del lavoro ed essendo l’infortunio stesso avvenuto all’interno di uno stabilimento diretto da funzionario idoneo e capace ].
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