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Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 20559 del 1 giugno 2005

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 20559 del 1 giugno 2005

Testo massima n. 1

Il legale rappresentante della società, quale responsabile della sicurezza, risponde dell’infortunio del lavoratore anche se avvenuto fuori dell’orario di lavoro, in quanto le norme antinfortunistiche sono poste a tutela di tutti coloro che si trovano a contatto degli ambienti di lavoro, a prescindere dall’orario di servizio. [ Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il datore di lavoro responsabile, a titolo di colpa, per la morte del lavoratore, rimasto folgorato dalla dispersione di elettricità provocata dalla macchina idropulitrice, appartenente alla ditta e utilizzata, fuori dall’orario di servizio, per il lavaggio della propria autovettura ].

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