14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 44650 del 7 dicembre 2005
Testo massima n. 1
In materia antinfortunistica devono ritenersi destinatari delle disposizioni di prevenzione coloro che presiedono direttamente o per delega alla organizzazione aziendale; non sono invece responsabili dell’incidente derivante dalla mancanza o dalla insufficienza di cautele e mezzi antinfortunistici coloro ai quali — non esplicando essi un potere di supremazia e di direzione nell’organizzazione del lavoro — spetta unicamente l’onere di vigilare sull’osservanza dei precetti imposti. Al preposto [ destinatario delle norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro, ma svolgente attività sussidiaria ], peraltro, può essere delegato l’apprestamento delle misure preventive, ma non anche quei compiti affidati in via esclusiva dalla legge ai dirigenti o all’imprenditore. Ne consegue che la delega non scagiona dalla responsabilità penale l’imprenditore o il direttore dei lavori, in quanto il preposto non è tenuto ad assumere da solo l’obbligo di predisporre, far realizzare e pretendere in concreto la utilizzazione delle norme protettive previste dalla legge.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]