14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 3169 del 10 maggio 2000
Testo massima n. 1
Rientra nella nozione di «strada» ai sensi del nuovo codice della strada, quale area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, anche una strada interpoderale, destinata a soddisfare le esigenze di una comunità indifferenziata, restando escluse da tale nozione solo le strade riservate all’uso esclusivo di privati proprietari. [ Fattispecie di incidente stradale avvenuto in una strada interpoderale in cui la Corte ha annullato la decisione che aveva escluso l’aggravante dell’art. 589, comma 2, c.p. ].
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