Cass. pen. n. 18782 del 18 aprile 2003

Testo massima n. 1


In tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo che venga a trovarsi in una situazione di pericolo improvvisa e dovuta a condotta di guida illecita altrui, non risponde a titolo di colpa per non aver posto in essere una manovra di emergenza adeguata ad evitare l'incidente.