14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 18782 del 18 aprile 2003
Posted at 19:48h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo che venga a trovarsi in una situazione di pericolo improvvisa e dovuta a condotta di guida illecita altrui, non risponde a titolo di colpa per non aver posto in essere una manovra di emergenza adeguata ad evitare l’incidente.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]