Cass. pen. n. 10788 del 11 marzo 2009

Testo massima n. 1


In tema di colpa nella circolazione stradale, il conducente tenuto a cedere la precedenza deve astenersi dall'intraprendere una manovra di esito incerto ed attendere il momento più propizio per eseguirla, con la conseguenza che ogni errore di calcolo deve essere posto a suo carico.

Normativa correlata