14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 17601 del 7 maggio 2010
Testo massima n. 1
In materia di omicidio colposo, l’automobilista il quale per colpa – consistita in violazione di regole di prudenza e delle norme sulla circolazione, sbandi ripetutamente e si arresti, alla fine, ponendosi di traverso sulla carreggiata di una strada [ tanto più se a rapido scorrimento ] – pone in essere, con la sua condotta, una condizione necessaria dell’arresto del traffico e delle successive eventuali collisioni sempre che non sia ravvisabile l’intervento di fattori anomali, eccezionali ed atipici che interrompano il legame di imputazione del fatto alla sua condotta colposa sì da relegarlo a mera occasione. In tal caso, il conducente pone in essere un fattore causale originario di rischio [ ostruzione della carreggiata ] dei successivi eventi collisivi, e l’eventuale condotta colposa [ eccessiva velocità o mancato rispetto della distanza di sicurezza ] dei guidatori dei veicoli sopraggiunti, seppure sinergica, non può ritenersi da sola sufficiente a determinare l’evento non essendo qualificabile come atipica ed eccezionale ma potendo, bensì, collocarsi nell’ambito della prevedibilità.
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Testo massima n. 1
Risponde di omicidio colposo, il capo cantoniere dell’A.n.a.s., addetto alla sorveglianza di un tratto di strada statale, che, in violazione dei compiti previsti dall’art. 8 D.P.R. 11 dicembre 1981, n. 1126, ometta di provvedere in relazione alla presenza di un albero posto a meno di sei metri dal confine stradale, cagionando così la morte di un automobilista, che fuoriuscito dalla sede stradale andava ad impattare contro il suddetto ostacolo fisso.
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