Avvocato.it

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 7993 del 7 luglio 2000

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 7993 del 7 luglio 2000

Testo massima n. 1

In tema di causalità c.d. «omissiva» il rapporto eziologico tra condotta omissiva ed evento — di per sè non suscettibile di essere basato sulla sola esistenza di una «posizione di garanzia» della quale l’imputato sia titolare — deve sempre avere carattere di certezza, potendo essere impostato in termini probabilistici il solo ragionamento ipotetico [ cioè quello che ipotizza la condotta in relazione al probabile non verificarsi di un determinato evento ], mentre, una volta che si parta dall’evento realmente accaduto, questo deve necessariamente riconnettersi causalmente all’omissione [ non più ipotetica, tanto che è dedotta di imputazione ] con giudizio di certezza. Il giudice deve cioè, nell’analizzare la causa dell’evento, individuarla con certezza nell’omissione, sia pure procedendo ad una valutazione probabilistica circa l’esito che l’omessa condotta assunta come doverosa avrebbe potuto avere [ principio affermato, nella specie, con riguardo a responsabilità per colpa medica ].

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze