Avvocato.it

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 7778 del 31 maggio 1990

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 7778 del 31 maggio 1990

Testo massima n. 1

In tema di morte o lesione come conseguenza di altro delitto, il rapporto tra delitto voluto ed evento non voluto è stabilito dall’art. 586 c.p. in termini di pura e semplice causalità materiale. Infatti se l’autore, pur di realizzare l’evento voluto, abbia previsto anche l’evento mortale o lesivo e tuttavia abbia ugualmente posto in essere la sua condotta, egli risponde anche dell’evento mortale o lesivo perché sorretto da causalità non solo materiale, ma anche psichica. Soltanto nel caso in cui difetti anche il dolo indiretto e risulti spezzato il nesso di causalità materiale da qualche fattore eccezionale, imprevisto ed imprevedibile posto al di fuori del controllo del reo, questi non risponderà dell’evento non voluto; se, invece, manca il dolo indiretto, ma non si sia risolto il nesso di causalità materiale, il reo risponderà dell’evento a titolo colposo.

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze