14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 7778 del 31 maggio 1990
Testo massima n. 1
In tema di morte o lesione come conseguenza di altro delitto, il rapporto tra delitto voluto ed evento non voluto è stabilito dall’art. 586 c.p. in termini di pura e semplice causalità materiale. Infatti se l’autore, pur di realizzare l’evento voluto, abbia previsto anche l’evento mortale o lesivo e tuttavia abbia ugualmente posto in essere la sua condotta, egli risponde anche dell’evento mortale o lesivo perché sorretto da causalità non solo materiale, ma anche psichica. Soltanto nel caso in cui difetti anche il dolo indiretto e risulti spezzato il nesso di causalità materiale da qualche fattore eccezionale, imprevisto ed imprevedibile posto al di fuori del controllo del reo, questi non risponderà dell’evento non voluto; se, invece, manca il dolo indiretto, ma non si sia risolto il nesso di causalità materiale, il reo risponderà dell’evento a titolo colposo.
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