14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2595 del 20 gennaio 2003
Testo massima n. 1
In tema di responsabilità penale per morte o lesioni costituenti conseguenza non voluta di un delitto doloso [ art. 586 c.p. ], si deve ritenere configurabile il reato solo a condizione che sussista un coefficiente di riferibilità psicologica, a titolo di colpa, dell’evento non investito dal dolo del reato di base. [ Fattispecie in cui era stato configurato il reato di cui all’art. 586 c.p. a carico dell’imputato per aver cagionato la morte di un subacqueo che si trovava nei pressi dell’imbarcazione dalla quale venivano lanciate bombe per praticare la pesca di frodo ].
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Testo massima n. 1
In tema di responsabilità per morte o lesioni costituenti conseguenza non voluta di un delitto doloso, deve ritenersi esclusa la configurabilità della continuazione fra quest’ultimo e quello del quale l’agente deve rispondere ai sensi dell’art. 586 c.p., mentre è possibile riconoscere la sussistenza del concorso formale di reati, essendosi in presenza di un’unica condotta dalla quale sono scaturiti due eventi diversi.
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