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Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 4049 del 20 marzo 1989

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 4049 del 20 marzo 1989

Testo massima n. 1

In tema di lesioni personali, ai fini dell’integrazione dell’aggravante ex art. 583, primo comma, n. 2 del c.p., il concetto di «apprezzabilità» del danno permanente, sia esso organico che funzionale, va definito essenzialmente sotto l’aspetto negativo, nel senso che «non apprezzabile» deve ritenersi l’indebolimento [ dell’organo o della funzione ] tanto lieve che non si riesca né a percepirlo né a oggettivamente [ strumentalmente ] valutarlo, nella irrilevanza, ai fini della sussistenza dell’aggravante, del maggiore o minore grado di indebolimento. Pertanto, il concetto di danno penalmente apprezzabile non si identifica con quello di danno indennizzabile, siccome previsto e disciplinato dalla normativa previdenziale in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, la quale [ normativa ] fissa limiti [ alla rilevanza del danno e alla sua indennizzabilità ] in relazione sia alla quantificazione della [ diminuita ] capacità di guadagno, sia alle deficienze finanziarie dell’ente erogatore, le quali, a loro volta, trovano riscontro nella misura delle contribuzioni versate dai soggetti assicurati e dagli altri a ciò tenuti, per contratto o per legge. Ne consegue che nell’individuazione dei criteri referenti il concetto di apprezzabilità del danno permanente, ex art. 583, comma primo, n. 2, del c.p., rimane estranea qualsiasi nozione civilistico-previdenziale concernente i limiti di rilevanza, valutabilità ed indennizzabilità. [ Fattispecie di operai addetti a uno stabilimento di imbottigliamento di bevande, le cui catene di lavorazione producevano elevata rumorosità, ritenuta fattore eziologico di otopatia da traumatismo riscontrato su numerosi addetti; l’abbassamento del senso dell’udito era stato fissato, per alcuni, in misura aggirantesi sul 4/5 per cento. Poiché la normativa in materia previdenziale prevede, per il caso di otopatia professionale [ art. 74 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ], la soglia di indennizzabilità in valori superiori al 10 per cento [ di abbassamento uditivo ], si sosteneva, a censura della decisione di merito, che al di sotto di tale limite il danno permanente da otopatia non sarebbe stato [ penalmente ] apprezzabile e quindi idoneo ad integrare l’aggravante contestata. La corte ha ritenuto corretto, invece, il giudizio di merito esprimendo la massima come sopra enucleata ].

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