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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10986 del 22 marzo 2010

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10986 del 22 marzo 2010

Testo massima n. 1

L’ecchimosi, consistente in una infiltrazione di sangue nel tessuto sottocutaneo, ed il trauma contusivo, che determina una, sia pur limitata, alterazione funzionale dell’organismo, sono riconducibili alla nozione di malattia ed integrano pertanto il reato di lesione personale.

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