Cass. pen. n. 7376 del 11 giugno 1980
Testo massima n. 1
Ai fini della sussistenza del reato di false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri, è sufficiente il dolo generico consistente nella coscienza e volontà di rendere dichiarazioni difformi dal vero su qualità personali giuridicamente rilevanti, mentre non occorre il dolo specifico di trarre in inganno il destinatario della dichiarazione o altri soggetti. (La Cassazione ha chiarito che lo stesso principio è applicabile al reato previsto dall'art. 495, terzo comma, n. 2, c.p.).