Cass. pen. n. 4576 del 10 aprile 1976

Testo massima n. 1


Le «mendaci dichiarazioni» di cui all'art. 496 c.p. comprendono non solo le dichiarazioni rese mediante pronuncia di parole o frasi, ma anche qualsiasi atto che comporti e configuri in sé una risposta al pubblico ufficiale, quale la esibizione di un documento d'identità.

Normativa correlata