Cass. pen. n. 7780 del 1 ottobre 1983
Testo massima n. 1
La previsione delittuosa di cui all'art. 496 c.p. ricorre ogni qualvolta il mendacio di carattere personale reso al pubblico ufficiale (o ad altro soggetto incaricato di un pubblico servizio) non abbia alcuna attinenza, né diretta né indiretta, con l'atto pubblico da formare; e l'interrogazione, che il reato presuppone, può avvenire sia verbalmente sia attraverso la compilazione di questionari o di moduli a stampa già predisposti dall'ufficio pubblico per il migliore andamento del servizio amministrativo. Per qualità personali, ai fini del delitto di cui all'art. 496 c.p., devesi intendere ogni attributo che serva a distinguere un individuo nella personalità economica o professionale e che possa avere interesse per l'autorità interrogante. Lo stato di abbienza e di possidenza rientra nel novero delle suddette qualità da dichiarare nella loro reale consistenza.