14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8152 del 7 luglio 1987
Testo massima n. 1
In tema di reati contro la pubblica fede, poiché il delitto di sostituzione di persona ex art. 494 c.p. ha carattere sussidiario, allorquando l’induzione in errore, al fine di vantaggio o di danno, è commessa mediante l’attribuzione di un falso nome, in una dichiarazione resa ad un pubblico ufficiale in un atto pubblico ovvero all’autorità giudiziaria, è configurabile soltanto il più grave reato previsto dall’art. 495 c.p. [ falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri ], restando assorbito quello sussidiario di sostituzione di persona.
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