14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 11808 del 17 dicembre 1997
Testo massima n. 1
La differenza tra le ipotesi di reato previste dagli artt. 495 e 496 c.p. consiste nel fatto che nel primo caso le false dichiarazioni – in ordine ad identità o qualità della persona – devono essere rese al Pubblico Ufficiale in un atto pubblico [ art. 495, primo comma c.p. ] o destinate ad essere riprodotte in esso [ art. 495 secondo comma c.p. ], mentre nel secondo le false dichiarazioni, sempre rese a Pubblico Ufficiale non hanno alcuna attinenza – né diretta né indiretta – con la formazione di atto pubblico. Il verbale di arresto costituisce un atto pubblico, in quanto destinato a costituire la prova di attività rientrante nella pubblica funzione dell’Ufficiale di Polizia giudiziaria che la svolge.
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