14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2847 del 2 marzo 1999
Testo massima n. 1
Non sono configurabili i reati di cui agli artt. 495 e 498 c.p. nei confronti di soggetto il quale, qualificandosi come «Rev. sac.» in una richiesta di rilascio di passaporto, ed allegando a tale richiesta una propria fotografia in clergyman, abbia omesso di specificare la propria appartenenza alla chiesa denominata «Syro-Antiochena», volta che non risulti dimostrata, da parte dell’accusa, né la oggettiva inesistenza di una tale confessione religiosa [ nulla rilevando che quest’ultima non figuri fra quelle i cui rapporti con lo Stato sono regolati con legge, ai sensi dell’art. 8, comma terzo, Cost. ], né la non appartenenza del richiedente alla detta confessione, in qualità di «ecclesiastico» [ posta la riconoscibilità di tale qualità a chi faccia parte del clero di una qualsiasi chiesa, anche se diversa dalla cattolica ] e neppure l’assenza, fra i sacerdoti della confessione medesima, dell’uso del clergyman.
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