14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2379 del 25 maggio 1994
Testo massima n. 1
In virtù dell’art. 60 c.p.p. la qualità di imputato si assume nel momento in cui a taluno viene attribuito un reato nella richiesta di rinvio a giudizio o in altri atti tassativamente indicati da tale norma. Pertanto, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini preliminari non è qualificabile come «imputato» e, nell’ipotesi di false dichiarazioni sulle proprie qualità personali rese all’autorità giudiziaria, risponde del delitto di cui all’art. 495, comma 1, c.p., e non già di quello, più grave, delineato dal comma 3, n. 2, della suddetta norma. [ Fattispecie relativa a false dichiarazioni sulle qualità personali compiute da un indagato al P.M. ].
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