14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7217 del 25 marzo 2009
Testo massima n. 1
In tema di iscrizione di ipoteca e di successiva annotazione della surrogazione, qualora l’adempimento dell’obbligazione sia avvenuto con surrogazione per volontà del debitore, è legittima la sottoscrizione della nota di iscrizione dell’ipoteca da parte del creditore surrogato, potendo essere il richiedente persona diversa dal creditore, ed essendo il richiedente successore nella medesima posizione del creditore originario; l’iscrizione deve peraltro avvenire a favore del creditore originario, quale risultante dal titolo costitutivo presentato, mentre l’annotazione della vicenda surrogatoria a margine dell’iscrizione ipotecaria non può che essere successiva, potendo la trasmissione dell’ipoteca verificarsi solo dopo la sua accensione, che consegue all’iscrizione costitutiva.
Articoli correlati
Testo massima n. 2
In tema di pagamento con surrogazione per volontà del debitore in una obbligazione solidale, l’avvenuta sostituzione del creditore originario con il creditore surrogato per effetto del pagamento effettuato da uno dei condebitori solidali non muta la posizione degli altri condebitori solidali, ai quali il surrogato può chiedere il pagamento dell’intero, in quanto la surrogazione determina la successione nel lato attivo dell’obbligazione solidale, attesa l’unicità dell’obbligazione, indipendentemente dalla configurabilità di distinti rapporti tra i singoli condebitori ed il creditore, i quali rilevano esclusivamente nei rapporti interni tra coobbligati, e possono dar luogo ad diritto di regresso [ art. 1299 c.c. ] ed alla surrogazione legale [ art. 1203, primo comma, n. 3 c.c. ] a vantaggio del condebitore escusso dal surrogato.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]