Cass. civ. n. 5200 del 29 novembre 1977
Testo massima n. 1
La manifestazione della volontà di surrogare il terzo nei propri diritti deve assumere una propria esteriore entità che, costituendo in favore del terzo che ha pagato la fonte della sua successione nel credito, sia suscettibile di essere portata a conoscenza del debitore; è inoltre necessario che codesta entità sia stata posta in essere contemporaneamente al pagamento, non essendo concepibile una surrogazione successiva all'estinzione dell'obbligazione.