14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10893 del 1 ottobre 1999
Testo massima n. 1
A seguito del pagamento del debito a garanzia del quale sia stata in precedenza iscritta ipoteca, il creditore soddisfatto è tenuto, ai sensi dell’art. 1200 c.c., a prestare il proprio consenso, nelle forme prescritte dalla legge [ artt. 2882 comma secondo, 2821 e 2835 c.c. ], alla cancellazione dell’iscrizione [ dovendo, in caso contrario, rispondere dei danni subiti dal proprietario del bene ], e deve altresì attivarsi, nei modi più adeguati alle circostanze, affinché il consenso così prestato pervenga al debitore [ onde questi possa allegarlo all’istanza di cancellazione da rivolgere al conservatore ], ma non è anche obbligato a chiedere, di sua iniziativa, detta cancellazione [ gravando, per converso, tale onere su chiunque vi abbia interesse e pertanto, in primo luogo, sul proprietario dell’immobile assoggettato al vincolo reale ].
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]